Anche quest’anno si subisce il terrorismo psicologico in merito all’usanza di accendere fuochi d’artificio in occasione del Capodanno. Dopo le Prefetture e il Ministero dell’interno, ora anche il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittime le ordinanze anti-fuochi d’artificio che molte Amministrazioni Comunali emettono a Capodanno. Peraltro, il Ministero ha già specificato nel 2016, che il contenuto dell’ordinanza sindacale non risulta nemmeno congrua con gli ambiti di competenza delle autorità locali indicati nel D.M. del 5 Agosto 2008 art. 2 comma 1.
Ricordiamo a tutti Sindaci che i fuochi d’artificio omologati sono prodotti legali, il loro utilizzo è disciplinato da una normativa Europea. Le leggi in materia esistono dagli anni ’30; l’utilizzo su piazze e vie pubbliche, senza apposita licenza, è già proibito per legge (art. 57 Tulps), ma vietarne l’uso nella totalità del territorio Comunale, e quindi anche al di fuori del centro abitato, è un abuso. Non servono ordinanze locali a discrezione dei vari Sindaci perché le leggi ci sono e sono esaustive, basta farle rispettare, evitando quindi le accensioni sulle vie pubbliche e in luoghi affollati, questo al fine di prevenire incidenti e non arrecare disturbo a persone ed animali; soprattutto si raccomanda di acquistare solo da rivendite autorizzate con specifica licenza del Prefetto.