Polizia Locale di Vasto: richiesto l'adeguamento alle normative regionali di settore. L'intervento in merito, attraverso una lunga ed articolata nota, è della sigla sindacale Csa.
La pubblichiamo qui di seguito.
"La Giunta regionale, con Delibera n. 85 del 01.02.2019 ha approvato, ai sensi della Legge Regionale n. 42 del 20.11.2013 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale), l’ALLEGATO “A”, intitolato “MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO” contenente i principi organizzativi ai cui i Comuni saranno tenuti ad adeguare i nuovi regolamenti o adeguare quelli esistenti, entro 180 giorni dall’approvazione.
La scrivente segreteria aziendale e i componenti RSU della O.S. CSA, maggiormente rappresentativa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Vasto, con la presente menzionano i seguenti articoli come i più importanti e significativi principi organizzativi contenuti nella stessa:
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Art. 1 c. 1: Quella di polizia locale è funzione fondamentale dell’Ente Locale… ;
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Art. 1 c. 2: Nell’ambito dell’Ente Locale la polizia locale, comunque organizzata, è sempre una unità organizzativa autonoma e indipendente dalle altre dell’ente e, …….. non può essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso, …. ;
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Art. 3 c. 1: …. è doveroso che le amministrazioni mantengano la dotazione organica effettiva in servizio nella misura minima di almeno un operatore effettivo ogni 700 abitanti… ;
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Art. 3 c. 5: A capo della struttura di polizia locale è sempre preposto un dipendente di profilo apicale specificatamente assunto per ricoprire l’incarico di comandante. Egli svolge la relativa funzione in via esclusiva e indipendente rispetto a ogni altra figura e organo dell’ente…;
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Art. 3 c. 7: Nei bandi per l’assunzione, a qualunque titolo, anche per mobilità esterna, di agenti di polizia locale di cat. C, gli enti sono tenuti a prevedere il possesso di requisiti minimi di efficienza fisica e operativa. Tali requisiti, da prevedersi nei bandi a pena di esclusione, saranno accertati a mezzo di specifiche prove psico-fisiche e funzionali di tipo sportivo, di guida e attitudinali in genere. Nondimeno, l’accesso nella polizia locale è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano la capacità di portare armi;
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Art. 4 c. 1 e 2: Genera in maniera specifica conflitto di interessi e ne è pertanto vietata l’attività da parte degli appartenenti alla polizia locale ……. qualunque servizio di rilascio di autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati e di qualunque natura, ed è vietato anche solo rilasciare pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali ;
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Art. 4 c. 5: Alla nomina del comandante si perviene tramite procedura selettiva specificatamente bandita dall’amministrazione…. ;
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Art. 6 c. 3: Le attività operative sul territorio che implicano lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza sono svolte da pattuglie composte da non men di 2 unità;
Gli articoli sopra citati, ricordiamolo, sono prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale, allegato di Legge Regionale, e quindi aventi valore dispositivo, non certo mere rivendicazioni o speculazioni sindacali, eppure cristallizzano quello che la scrivente O.S. chiede e rivendica da anni senza aver mai avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione a guida Lapenna prima e Menna attualmente; anzi, in alcuni casi, sono state osteggiate o addirittura bollate come richieste futili e pretestuose.
Ad oggi infatti, il Comando è tuttora alle dipendenze di un Dirigente Amministrativo esterno (non appartenente ai ruoli della Polizia Locale) e a capo del Corpo non c’è una figura apicale (Dirigente appartenente al Corpo di P.L. o un D3 giuridico funzionario direttore di servizio) ma un Comandante che svolge detta funzione per Decreto del Sindaco, in quanto vincitore di bando interno per l’attribuzione della Posizione Organizzativa (vedasi il contrasto con l'articolo 1 co. 2 E l'articolo 3 co.5). La P.O. viene di volta in volta prorogata, da circa 4 anni, omettendo così di espletare un concorso pubblico per la copertura del posto vacante in pianta organica.
L’art. 5 comma 6 della L.R. 42/2013 recita infatti che: “In caso di vacanza del posto nella dotazione organica, nelle more di espletamento del concorso, le funzioni possono essere conferite per un massimo di sei mesi al personale di polizia locale, interno all’Ente che abbia maturato almeno cinque anni di appartenenza nella categoria richiesta per lo svolgimento di tale incarico, o in mancanza, nella categoria immediatamente inferiore.”
Ad oggi, a circa 90 giorni dall’approvazione della Delibera di G.R. n. 85, il Comune di Vasto non si è ancora attivato per adeguare il Regolamento di P.L. alla Legge Regionale creando così una doppia situazione di irregolarità: la prima in quanto l'attuale Regolamento, lo ricordiamo, è stato illegittimamente approvato dalla Giunta Comunale anziché dal Consiglio Comunale, la seconda, alla luce di quanto sopra, perché esso viene a contenere disposizioni e strutture in netto contrasto con la Legge Regionale, fatto che per la struttura
stessa delle fonti del diritto del nostro ordinamento non può essere avallato e non può non generare che incresciose quanto inaccettabili situazioni di invalidità degli atti.
In Comando si rilasciano tuttora autorizzazioni e pareri in contrasto con l’Art. 4 c. 1 e 2 sopra citato.
Gli scriventi auspicano che quanto prima l'Amministrazione si attivi per adeguarsi alla Legge Regionale, nell'interesse non solo del Corpo di P.L., ma della legalità e della legittimità dell'agire di tutto l'Ente".