Partecipa a Histonium.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Ex Golden Lady e riconversione fallita: azienda condannata a pagare

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto accoglie le richieste delle maestranze

Condividi su:

La travagliata vertenza fra 110 ex lavoratori della Golden Lady e la Silda spa si è conclusa con la vittoria dei primi.

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto nella causa promossa dai lavoratori ex Golden Lady contro la Silda s.p.a. (debitore principale) e il Calzaturificio Del Gatto (fideiussore) ha dato ragione ai lavoratori.

Alle maestranze dovrà essere corrisposta la somma di 283.474,02 euro lordi: 146.674,02 come retribuzioni non corrisposte e 136.800,00 come Tfr.

La vicenda cominciò nell'agosto 2013. La Silda doveva diverse mensilità e i Tfr. I dipendenti esasperati bloccarono lo stabilimento con un presidio permanente. Dopo aver tentato di forzare il blocco i responsabili del Calzaturificio Del Gatto s.r.l. offrirono la fidejussione a garanzia del proprio debito. Ma la Silda non onorò il proprio impegno e lo scorso anno è stata dichiarata fallita. A questo punto il giudice ha stabilito che la Del Gatto dovrà pagare il dovuto ai lavoratori.

A difendere i lavoratori sono stati gli avvocati Agostino Chieffo, Michele Sonnini e Carmine Di Risio. Il concetto espresso dal giudice è chiaro. "Dal momento che l'ex datore di lavoro è stato dichiarato fallito la società garante è condannata al pagamento delle retribuzioni e delle altre voci patrimoniali che seguono automaticamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, in riferimento al periodo durante il quale si è svolta la prestazione lavorativa oltre ad interessi e rivalutazione, versamento dei contributi previdenziali omessi, più le spese processuali".

Il giudice ha sottolineato come non si possa in alcun modo dubitare della sussistenza e della continuità nonché della durata del rapporto di lavoro dei 110 ricorrenti così come delle mansioni rese e dell’orario di lavoro rispettati nonché del trattamento economico reclamato. «Gli elementi del rapporto lavorativo», spiegano i legali «sono stati desunti sia dalle prove documentali allegate al ricorso, che dalla condotta tenuta dalla società datrice di lavoro nel corso del processo. In sostanza, sia la mancata contestazione della pretesa creditoria nell’ambito del procedimento cautelare, che la mancata costituzione nell’ambito del giudizio di merito, devono essere intese quale ammissione dei fatti raccontati dai ricorrenti».

La documentazione agli atti prodotta ed acquisita d’ufficio è parsa idonea a provare non solo il pregresso rapporto di lavoro ma anche l’entità della pretesa creditoria di ciascun lavoratore. Ma dal momento che l'ex datore di lavoro è stato dichiarato fallito la società garante è stata condannata al maxi pagamento. 

Condividi su:

Seguici su Facebook