Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Giuseppe Forte e rimette gli atti ai giudici del Tar.
Non ha ancora trovato un epilogo la vicenda del ricorso presentato da Forte, candidato alle Regionali del 2008 per la Circoscrizione di Chieti, contro la Regione Abruzzo ed il consigliere regionale Franco Caramanico (attuale rappresentante di Sinistra Ecologia e Libertà, ndr). Forte, non eletto per la lista provinciale del Partito Democratico, aveva impugnato dinanzi al Tar Abruzzo il verbale di proclamazione degli eletti e gli altri atti connessi, chiedendo l’annullamento della parte in cui si dichiarava eletto, nell’ambito della lista del Pd, alla carica di consigliere regionale per la Circoscrizione di Chieti, Franco Caramanico, con la conseguente correzione dei risultati elettorali e la relativa proclamazione di Forte al posto di Caramanico.
Nel febbraio 2010, il Tar Abruzzo aveva respinto il ricorso, ma Forte aveva proposto appello deducendo la nullità del pronunciamento per totale carenza della motivazione. Nelle more del giudizio, nel maggio 2010, il Tar aveva corretto d’ufficio la stessa sentenza ritenendola affetta da mero errore materiale ed integrandola con la motivazione interamente mancante. Contro questa ordinanza Forte aveva interposto appello deducendo la nullità e l’illegittimità della determinazione per violazione del contraddittorio, non essendo stato in alcun modo informato della procedura di correzione. Caramanico, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’improcedibilità, l’inammissibilità, l’infondatezza del ricorso. Ma, secondo il Consiglio di Stato “Gli appelli sono fondati”. Inoltre, “La sentenza appellata non reca traccia di una qualsiasi motivazione, sia pure sintetica o sommaria. Essa, in altri termini, risulta completamente priva della parte in diritto e non lascia trasparire quale iter decisorio abbia effettivamente condotto al rigetto del ricorso. Da qui la evidente nullità della sentenza appellata, non contenendo essa, neppure in minima parte, la esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione assunta”. Illegittima anche l’ordinanza di correzione di errore materiale.
Il Consiglio di Stato ha dunque deciso che “Gli appelli di Forte vanno accolti e, per effetto, vanno annullate la sentenza impugnata e l’ordinanza di correzione della stessa con conseguente remissione della causa al giudice di primo grado”.