Fase 2 e attività all'aperto, prudenza è la parola d'ordine

Vademecum del Soccorso Alpino e Speleologico: in montagna attenzione e ulteriori regole da rispettare

riceviamo e pubblichiamo
05/05/2020
Territorio
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Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30 aprile 2020, in Abruzzo sono consentiti all’interno della regione, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale

Tra le attività sportive individuate e che, come chiarito in una successiva precisazione della stessa ordinanza sono “a titolo di esempio e non esaustivo”, vi sono anche quelle che contemplano la frequentazione dell’ambiente montano.

La montagna richiede però di osservare ulteriori regole, pertanto agli amanti dell’outdoor è rivolto un appello alla prudenza e al buon senso. Muoversi in montagna, compiere attività motorie, stare all'aria aperta: ma in sicurezza, senza rischiare l’incidente. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - alla luce delle recenti disposizioni di legge e delle diverse ordinanze regionali e provinciali - invita gli appassionati a valutare attentamente le attività da svolgere in media o alta montagna, privilegiando i percorsi in strade forestali, sentieri e itinerari noti. Evitando ogni attività in spazi confinati.

Osservando queste semplici regole, oltre ovviamente alle recenti disposizioni di legge.  

1) Informarsi attentamente sulle disposizioni in vigore nel territorio dove si intraprende l’attività.

2) Pianificare gli spostamenti, sentieri ed escursioni spesso superano i confini regionali: potrebbero essere in vigore altre normative e lo spostamento fuori regione non è al momento consentito. 

3) Attenzione alla forma fisica! Dopo quasi tre mesi di astensione da ogni attività, la montagna va affrontata per gradi. Il rischio incidente, in persone non allenate, aumenta.

4) Non avventurarsi da soli, se possibile, in montagna. Muoversi nel rispetto delle misure di legge, con i DPI (mascherina e guanti) e mantenendo le distanze di sicurezza, ma l’aiuto di un compagno in caso di emergenza può essere determinante. 

5) Comunicare ai familiari l’itinerario che verrà percorso, e portare sempre al seguito un cellulare per eventuali richieste di soccorso. 

6) Evitare attività a rischio: sono al momento vietate le attività ad alta intensità e potenziale rischio, che vanno oltre le escursioni.

7) Nell'eventualità di un incidente ricordiamo di chiamare il Numero Unico per l’Emergenza 112, richiedendo l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico.

A scopo di chiarezza citiamo la sezione dell’Ordinanza che in Abruzzo è stata emanata lo scorso 30 aprile e che ci riguarda più da vicino.

Al n.52 si legge: “1. che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;

3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog”.

All’ordinanza segue poi la seguente precisazione: “Relativamente al punto 1 della Ordinanza n. 52 del 30/04/2020 si precisa che le attività sportive ivi elencate sono a titolo di esempio e non esaustivo e che, comunque, la misura è diretta ai soli sport individuali e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri durante l’attività sportiva.

Sono consentiti gli spostamenti individuali all’interno del territorio regionale per finalità sportive.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati alla riapertura delle strutture ai fini dell’espletamento delle attività sportive individuali di cui al punto 1 da esercitarsi all’aperto. I relativi rappresentanti legali sono quindi tenuti a comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli eventuali locali di accesso agli impianti, adottando un protocollo interno di contenimento del contagio ad uso del personale e degli utilizzatori come indicato dalle federazioni di appartenenza. Si precisa che per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, club house”.

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