Un iter viziato da irregolarità, visto che nelle lettere di invito alle imprese e nel capitolato d'appalto non erano stati indicati, con precisione, i criteri per l'attribuzione del punteggio finale. Circostanza che viola addirittura un principio costituzionale, che prevede la sindacabilità delle decisione assunte da un ente pubblico. E' in sintesi la motivazione con cui la sezione di Pescara del Tar ha annullato il bando di gara dell'aprile 2005 dall'Ato n.6 del Chietino per l'affidamento dei servizi di mappatura delle reti idriche, ricerca e recupero delle perdite nei Comuni di Vasto, Casalbordino, Lanciano, Ortona e Casoli. Il prezzo, a base d'asta, era di complessivi 436mila euro. L'appalto fu vinto da un'associazione temporanea di imprese con sede a Campobasso, a cui aderivano le società Idrosfera srl, Idrostrade Ingegneria srl e Sif srl. Il raggruppamento presentò un'offerta giudicata complessivamente congrua dalla commissione esaminatrice, che le assegnò 84.09 punti. Al secondo posto della graduatoria si piazzò la società di ingegneria Lotti & associati di Pescara, che totalizzò un punteggio di 80.50. E' stata proprio questa società a proporre ricorso alla magistratura amministrativa, che ha annullato l'appalto e ha anche condannato l'Ato a pagare una somma di 35mila euro come risarcimento danni, oltre a 3mila euro per le spese giudiziarie sostenuto nel corso del procedimento. I giudici amministrativi hanno dunque ritenuto illegittime le valutazioni della commissione di gara. Contro la sentenza l'Ato potrebbe comunque proporre ricorso nei prossimi giorni al Consiglio di Stato.