Assunzioni nella Polizia Municipale, denunciate 'gravi irregolarità'

L'intervento del sindacato Diccap sull'Avviso Pubblico per la selezione a tempo determinato

a cura della redazione
20/05/2014
Attualità
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Gravi irregolarità nella determinazione del 24 aprile scorso, emanata dal dirigente del Personale del Comune di Vasto, con la quale è stato modificato il bando relativo all'Avviso Pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, con riapertura dei termini di scadenza.

Li denuncia, attraverso una lunga ed articolata nota, l'organizzazione sindacale Diccap, di riferimento per la locale Polizia Municipale.

"Le gravi irregolarità riscontrate - viene sottolineato in un documento - riguardano sia la violazione delle norme disciplinanti l’accesso al Corpo di Polizia Municipale, e, nello specifico l’art. 25, commi 2 e 3 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto, e sia la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 125/2013, relativamente alle assunzioni a tempo determinato".

In particolare: "La determinazione dirigenziale n. 30/2014 ed il relativo Avviso Pubblico prevedono il possesso della sola patente di categoria B (autoveicoli) e non anche della patente A (motoveicoli), in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto. La violazione del Regolamento è ancora più grave se si considera che con la precedente determinazione dirigenziale n. 28 del 17.4.2014 era invece stata prevista anche la patente di categoria A, oltre a quella di categoria B. A nulla vale da parte dell’Amministrazione sostenere che è stato eliminato il requisito della patente di categoria A per permettere ai più giovani di partecipare al concorso, in primis perché il regolamento deve comunque essere rispettato, in quanto il possesso di entrambe le patenti è previsto per le esigenze del servizio di Polizia Municipale, specialmente nel periodo estivo in cui vengono utilizzate le 4 motociclette in dotazione al Corpo, ed in secondo luogo perché tale motivazione è contraddittoria allorchè nella stessa determinazione e relativo Avviso Pubblico si va a richiedere, sempre in violazione dell’art. 25 del Regolamento, il possesso della patente di guida al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, mentre il predetto art. 25 stabilisce che il requisito del possesso delle patenti di guida deve essere posseduto entro la data di assunzione. Quindi non si può da un lato sostenere che si elimina il requisito della patente A per permettere ai più giovani di partecipare al concorso, mentre dall’altro lato si richiede, in contrasto con quanto disposto dal regolamento, il possesso della patente al momento del termine di scadenza per la presentazione della domanda. In questo modo, infatti, sono esclusi proprio i più giovani, che pur avendo compiuto i 18 anni e avendo quindi l’età richiesta per partecipare al concorso, non hanno ancora la patente in mano solo perché la conseguiranno nel periodo di tempo ricompreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la eventuale data in cui potrebbero essere assunti se partecipassero al concorso con esito positivo".

Altro rilievo: "La legge 125/2013, che ha modificato l’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, restringe fortemente l’ambito entro il quale è consentito bandire concorsi o selezioni per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Stabilisce al comma 2 che 'Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n.350'. In termini più semplici ciò significa che le Pubbliche Amministrazioni, per assumere a tempo determinato, qualora non abbiano a disposizione delle proprie graduatorie già vigenti per precedenti concorsi indetti a tempo indeterminato, hanno il potere/dovere di andare ad attingere alle graduatorie a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni, tramite accordi e convenzioni da stipulare tra Enti. Infatti, il richiamato art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 novembre 2003, n. 350, dispone che 'le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate'. E, si badi bene, quando la norma usa la parola 'possono' non indica affatto una mera facoltà discrezionale, ma un vero e proprio potere-dovere, in quanto lo scopo della norma è non solo quello dichiarato di 'prevenire fenomeni di precariato', ma anche quello del contenimento della spesa, come ben spiegato, in modo inequivocabile anche nella Circolare n. 5/2013 emanata dal Dipartimento Funzione Pubblica. La stessa Circolare, poi, chiarisce che il 'previo accordo' tra amministrazioni, previsto dalla norma, 'può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria', il che sta a significare che l’Amministrazione che ha la necessità di assumere personale a tempo determinato può attingere alle graduatorie di altre amministrazioni anche se non ha stipulato un preventivo accordo con esse. La legge non pone alcuna limitazione territoriale, per cui, ai fini dell’utilizzo delle graduatorie di 'altre amministrazioni', potrà risultare utile l’esito del monitoraggio delle stesse da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui sarà data ampia pubblicità, come chiarisce ancora la stessa Circolare n. 5/2013, ricordando anche l’art. 19 D.Lgs. n. 33/2013, in materia di obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bandi dei concorsi ed alle assunzioni eseguite. Inoltre il comma 5-quater dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come aggiunto dalla Legge n. 125/2013, dispone che 'I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì responsabili ai sensi dell’articolo. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”. A tale riguardo, anche la predetta Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica rimarca che il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge costituisce illecito disciplinare a carico del dirigente e determina la sua responsabilità erariale. Pertanto, gli atti con i quali sono state bandite le selezioni pubbliche e tutto quello che segue sono illegittimi qualora non riportino motivazioni plausibili riferite all’impossibilità di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni, per effettuare assunzioni a tempo determinato. E questo è proprio quello che è avvenuto nel Comune di Vasto, giacché non si fa il benché minimo accenno all’aver preventivamente vagliato le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato di altre Amministrazioni, neppure nel territorio della Regione Abruzzo, ed alla impossibilità di assumere da tali graduatorie".

Il Diccap rimarca infine che "qualora le suddette gravi anomalie ed irregolarità non saranno prontamente sanate dal Comune di Vasto, è pronto ad esporre i fatti alle autorità competenti in ogni sede amministrativa e giudiziaria".

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