Se la pizzeria sotto casa tormenta il vicinato con rumori molesti e musica ad alto volume sino a tarda notte, il titolare va punito perché colpevole di disturbo alla quiete pubblica. Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un ristoratore di San salvo condannato a dodici giorni di arresto e al risarcimento dei danni ad una famiglia esasperata dal continuo baccano nel suo locale. Per tutta l'estate, sino al settembre del 2001, la pizzeria dell'imputato aveva disturbato un intero quartiere di San Salvo con «rumori intollerabili sino alle prime ore dell'alba», che secondo dei rilievi fonometrici disposti dall'autorità giudiziaria superavano i 7,5 decibel a finestre chiuse e addirittura 9 a finestre aperte. Un chiasso insopportabile che aveva spinto Domenico R. a denunciare il titolare per tutelare il sonno e la serenità della sua famiglia. Il tribunale di Vasto in primo grado e successivamente la Corte di Appello di L'Aquila avevano condannato il gestore della pizzeria per violazione dell'art. 659 del codice penale considerata «l'abnorme propagazione di vocii, schiamazzi, rumori di cucina, di mobili, di pulizie, accompagnati dai rumori relativi all'ordinaria somministrazione di alimenti connessi alla gestione della pizzeria». La prima sezione penale della Suprema Corte (sentenza n. 28595) bocciando il ricorso del pizzaiolo molesto che credeva esagerata la pena subita, ha condiviso la decisione dei giudici di merito che «correttamente hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato»; inoltre, per i supremi giudici, sono stati considerati opportunamente i rumori della pizzeria «eccedenti la normale tollerabilità e idonei a impedire il riposo delle persone» così come previsto dal codice penale. La Corte di Cassazione, però, è stata costretta ad annullare la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila perchè il reato commesso sino al 2001 è ormai prescritto. Il ricorrente, comunque, è stato condannato al risarcimento della famiglia disturbata dal chiasso notturno della sua pizzeria e al pagamento delle spese processuali sino all'ultimo grado di giudizio.